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Redazione
Coronavirus, Scuole chiuse, stretta su cinema e teatri: ecco le misure del Governo

Dalla sospensione dell'attività didattica alla stretta su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus. Di seguito il testo del Dpcm.

ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d).

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3 (Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

All'allegato 1, il Dpcm ribadisce le 'Misure igienico-sanitarie':

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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Redazione
Coronavirus, come proteggersi e cosa fare
Le raccomandazioni dell' OMS per la prevenzione ed i sospetti casi

ROMA (Italy) - Coronavirus news - Coronavirus, 14 contagiati in Lombardia e 7 in Veneto con 2 morti nelle due regioni. Un 38enne risultato positivo al test è grave ed è in prognosi riservata a Codogno dopo aver avuto contatti con un collega rientrato dalla Cina. Positiva al test anche la moglie del 38enne ricoverata a Milano ed un conoscente. In Cina è salito a 75.465 il numero dei casi di infezione da coronavirus, con il bilancio dei morti arrivato a 2.236 precisando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 889 nuovi casi e 115 decessi. La Russia ha deciso lo stop all'ingresso dei cittadini cinesi a partire dal 20 febbraio. Intanto stanno per tornare in Toscana 2.500 cinesi andati in patria per festeggiare il loro Capodanno: 2000 a Prato e 500 a Firenze.

Sono 14 i pazienti positivi al coronavirus in Lombardia e 2 in Veneto. Un 38enne italiano è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. L'uomo è in gravi condizioni. La prognosi è riservata e al momento non può essere trasferito al Sacco di Milano, dove si trova attualmente ricoverata sua moglie, anche lei positiva al test. L'uomo rientrato dalla Cina, con cui il 38enne ricoverato a Codogno ha cenato più volte, "è negativo" al nuovo coronavirus, ha spiegato in conferenza stampa Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Le indagini tuttavia proseguono: "A un certo punto il virus viene eliminato e il test potrebbe non rilevarlo più", ha precisato infatti l'assessore. Per questo, materiale biologico è stato "inviato all'Istituto superiore della sanità per la ricerca degli anticorpi".

Per un vaccino è ancora presto. Ma in attesa del suo arrivo, che prevede tempi relativamente lunghi, è possibile proteggersi dall'infezione da nuovo coronavirus adottando semplici precauzioni quotidiane. Dall'igiene al corretto uso delle mascherine, ecco le raccomandazioni del Ministero della Salute. Fra le misure da adottare, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol, mantenere una certa distanza - almeno un metro - dalle altre persone (in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata). E ancora, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie. Fondamentali sempre, inoltre, le regole di igiene respiratoria: starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda inoltre di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e in presenza di sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta alle altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Ma come si indossa (e si toglie) correttamente una mascherina? Prima di farlo, è bene lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica, poi coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. Bisogna evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa e, nel caso, lavarsi le mani. Quando la mascherina diventa umida va sostituita con una nuova e non riutilizzata. Per togliere correttamente la mascherina è necessario prenderla dall’elastico e non toccarne la parte anteriore. Gettarla quindi immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

Cosa fare, invece, se si è viaggiato recentemente in Cina? Se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è viaggiato di recente in Cina o si è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria, segnalare la circostanza al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute. E' bene tuttavia ricordare che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se i sintomi sono lievi e non si è stati recentemente in Cina, restare a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).


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Coronavirus, "mondo non deve sapere": l'ordine ai medici di Wuhan
Vietato divulgare. Niente. Nulla deve uscire dal Paese, su canali ufficiali e non ufficiali

Coronavirus, Vietato divulgare. Niente. Nulla deve uscire dal Paese, su canali ufficiali e non ufficiali. Il mondo non deve sapere. Suonava così l'ordine perentorio partito da una email, datata 2 gennaio, dall’Istituto di Virologia di Wuhan che metteva in allarme la comunità scientifica cinese sul nuovo virus che si stava diffondendo nella regione dell'Hubei. "Il comitato sanitario nazionale richiede esplicitamente che tutti i dati sperimentali dei test, i risultati e le conclusioni relative a questo virus non siano pubblicati su mezzi di comunicazione autonomi", si legge nel messaggio, secondo quanto ricostruisce oggi 'La Stampa'. E ancora, "non devono essere divulgati ai media, compresi quelli ufficiali e le organizzazioni con cui collaborano". Si chiede quindi di "rispettare rigorosamente quanto richiesto", e poi si fanno gli auguri. La direttrice dell’Istituto, Wang Yan Yi, la manda ai vari dipartimenti di virologia e ricerca dopo gli ordini di Pechino.

Le prime avvisaglie - si ricorda - saranno di venti giorni dopo, quando l’epidemia arriva fino negli Usa, con un 35enne americano, che aveva fatto visita ai suoi familiari a Wuhan. Torna a casa malato: il 20 gennaio, in una clinica della contea di Snohomish nello Stato di Washington, i sanitari provano a trattare il paziente con metodi tradizionali, ma lui peggiora. Il 27 gennaio, la decisione di somministrargli un nuovo farmaco ancora in via di sperimentazione e non ancora approvato dalla Fda, il 'remdesivir', un antivirale concepito per contrastare il virus dell’Ebola. Così, le condizioni del 35enne migliorano, il 30 gennaio i sintomi spariscono. I risultati vengono pubblicati sul New England Journal of Medicine il giorno successivo.


I coronavirus sono responsabili di patologie nei mammiferi e negli uccelli che comportano il verificarsi di diarrea nelle mucche e nei suini e di malattie respiratorie delle vie superiori nei polli. Nell'uomo, provocano infezioni respiratorie, spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in rari casi potenzialmente letali come polmoniti e bronchiti. I coronavirus sono stati responsabili delle gravi epidemie di SARS del novembre 2002, di quella della MERS del 2012 e della polmonite di Wuhan del 2019-2020. A gennaio 2020, non esistono vaccini o farmaci antivirali per la prevenzione o per il trattamento considerati validi dalla comunità scientifica.


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Nazioni Unite, emergenza coronavirus: ecco cosa sappiamo finora
Con il virus ora presente in circa 23 paesi, la solidarietà internazionale è della massima importanza

ROMA (Italy) - Un nuovo ceppo di coronavirus (ufficialmente chiamato 2019-nCoV), che ha causato malattie respiratorie in Cina e diffuso in almeno altri 23 paesi, è stato dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS ) un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC) ). Ecco alcuni fatti di base che devi conoscere sul virus (dati corretti al 3 febbraio 2020). Centinaia di persone sono morte a causa del coronavirus, apparso per la prima volta nella città cinese di Wuhan nel dicembre 2019. Decine di migliaia di casi sono stati confermati in Cina, e gli esperti affermano che si aspettano che il numero aumenti nelle prossime settimane. Sebbene la stragrande maggioranza dei casi sia stata in Cina, il virus, che può causare la polmonite, preoccupa le autorità sanitarie globali. Casi sono stati confermati in oltre 20 paesi e il primo decesso al di fuori della Cina è stato registrato nelle Filippine.

Una emergenza di rilevanza internazionale ed un rischio per la salute pubblica di altri Stati membri attraverso la diffusione internazionale della malattia che potenzialmente richiede una risposta internazionale coordinata.

I coronavirus sono un folto gruppo di virus che causano malattie respiratorie e, talvolta, sintomi gastrointestinali. Le malattie possono variare dal comune raffreddore alla polmonite, che può essere fatale. Nella maggior parte delle persone i sintomi sono lievi, ma alcuni tipi possono causare malattie gravi. Questi includono la sindrome respiratoria acuta grave ( SARS ), scoperta per la prima volta in Cina nel 2003, o la sindrome respiratoria del Medio Oriente ( MERS ), che ha avuto origine in Arabia Saudita nel 2012. Il MERS ha causato oltre 2.400 casi e 850 decessi, e oltre 800 persone sono state ucciso dalla SARS. È stato stimato che il 20% dei pazienti infetti dal nuovo coronavirus 2019-nCoV presenta sintomi gravi. Le persone che hanno altri problemi di salute (come l'asma, il diabete e le malattie cardiovascolari) sono particolarmente vulnerabili. A partire da lunedì 3 febbraio, 361 persone erano morte per il nuovo coronavirus (2019-nCoV). Ciò rappresenta circa il 2% dei casi. In confronto, circa il 25% dei casi di MERS ha provocato la morte del paziente. Tuttavia, in questa fase è ancora troppo presto per determinare quanto sia mortale il virus: migliaia di pazienti sono in fase di test, con circa 2.110 in gravi condizioni, e non è ancora noto come si evolveranno questi casi. Da dove viene il virus? I primi casi di nuovo coronavirus si sono verificati in un gruppo di persone affette da polmonite, legate a un mercato ittico e di animali vivi a Wuhan, dove venivano scambiati molti pesci, rettili, pipistrelli e altri animali vivi e morti. La malattia si diffuse quindi da coloro che erano malati, ai familiari e agli operatori sanitari. I coronavirus circolano in una vasta gamma di animali e talvolta possono fare il salto dagli animali all'uomo, attraverso un processo noto come "spillover", che può verificarsi a causa di una mutazione nel virus o un aumento del contatto tra animali e umani. Non è ancora noto come il nuovo coronavirus sia stato trasmesso per la prima volta all'uomo: nel caso della MERS, è noto che le persone hanno catturato il virus attraverso il contatto diretto o indiretto con i cammelli infetti e la SARS ha origine nei gatti civet.

La trasmissione del virus da persona a persona è avvenuta principalmente nella città di Wuhan, epicentro dell'epidemia, ma anche in altre parti della Cina e al di fuori del paese. Il modo esatto in cui viene trasmessa la malattia deve ancora essere determinato, ma, in generale, le malattie respiratorie si diffondono attraverso gocce di liquidi quando qualcuno tossisce o starnutisce o toccando una superficie infetta dal virus. Secondo gli scienziati cinesi, le persone che ottengono il virus sono contagiose anche prima di mostrare i sintomi. Il periodo di incubazione - il periodo dal momento in cui si verifica l'infezione fino allo sviluppo dei sintomi - è compreso tra 1 e 14 giorni. Quanto è veloce la diffusione del virus? Numerosi nuovi casi vengono segnalati su base giornaliera (nel periodo di 24 ore tra il 1 ° febbraio e il 2 febbraio, ad esempio, in Cina sono stati confermati oltre 2.590 nuovi casi), ma ciò non sorprende, poiché sempre più controlli vengono messi in atto per rilevare e confermare le infezioni. Cosa posso fare per proteggermi? Non esiste attualmente un vaccino per il trattamento del nuovo coronavirus, ma l'OMS sta raccomandando diverse misure precauzionali e igieniche. Ad esempio:
• Evitare il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,
• Lavarsi spesso le mani, dopo il contatto diretto con persone malate o l'ambiente circostante,
• Evitare il contatto diretto con animali da fattoria o animali selvatici, vivi o morti,
• Persone con i sintomi di una grave infezione respiratoria dovrebbero cercare di mantenere le distanze dalle altre persone e coprire naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce.


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