Dalla
sospensione dell'attività didattica alla stretta
su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte
chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri,
Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del coronavirus.
Di seguito il testo del Dpcm.
ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi,
le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui
è coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali
o di pubblica utilità; è altresì
differita a data successiva al termine di efficacia
del presente decreto ogni altra attività convegnistica
o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera
d);
c) sono sospesi altresì
gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine
e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi
da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei
predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali casi, le associazioni e le società
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere
il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli
atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori
che vi partecipano. Lo sport di base e le attività
motorie in genere, svolte all’aperto ovvero
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi
di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione
che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione
di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia
del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università
e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica, di corsi professionali, master e università
per anziani, ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza;
sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari
connessi con l’esercizio di professioni sanitarie,
ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica,
i corsi di formazione specifica in medicina generale,
le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle
scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.
e) sono sospesi i viaggi
d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado;
f) fermo restando quanto
previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute
a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria
ai sensi del decreto del Ministro della sanità
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore
a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, modalità
di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nelle Università
e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, per tutta la durata della sospensione,
le attività didattiche o curriculari possono
essere svolte, ove possibile, con modalità
a distanza, individuate dalle medesime Università
e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità; le
Università e le Istituzioni, successivamente
al ripristino dell’ordinaria funzionalità,
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative nonché
di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali
al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti
ai quali non è consentita, per le esigenze
connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, la partecipazione alle attività didattiche
o curriculari delle Università e delle Istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica,
tali attività possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Università e Istituzioni, avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità; le Università e le Istituzioni
assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni
caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative, nonché
di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali
al completamento del percorso didattico; le assenze
maturate dagli studenti di cui alla presente lettera
non sono computate ai fini della eventuale ammissione
ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni.
l) è fatto divieto
agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione
e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti
e visitatori a strutture di ospitalità e lungo
degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni
di infezione;
n) la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza
di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto
di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all’articolo 22 della legge
22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro;
o) con apposito provvedimento
dirigenziale è disposta, in favore dei candidati
che non hanno potuto sostenere le prove d’esame
in ragione della sospensione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
p) tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Ministero della salute, d’intesa
con il coordinatore degli interventi per il superamento
dell’emergenza coronavirus, le articolazioni
territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano
al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19,
anche mediante adeguati presidi idonei a garantire,
secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero
della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari
e negli istituti penali per minorenni, con particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
ART. 2 (Misure di informazione
e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio
nazionale si applicano altresì le seguenti
misure:
a) il personale sanitario
si attiene alle appropriate misure di prevenzione
per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione
e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero
della salute;
b) è fatta espressa
raccomandazione a tutte le persone anziane o affette
da patologie croniche o con multimorbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione
o dimora fuori dai casi di stretta necessità
e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non
sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera
d);
c) nei servizi educativi
per l’infanzia di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine
e grado, nelle università, negli uffici delle
restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso
gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato
1;
d) i sindaci e le associazioni
di categoria promuovono la diffusione delle informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di
cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) è raccomandato
ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché
alle associazioni culturali e sportive, di offrire
attività ricreative individuali alternative
a quelle collettive interdette dal presente decreto,
che promuovano e favoriscano le attività svolte
all’aperto, purché svolte senza creare
assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio
degli interessati;
f) nelle pubbliche amministrazioni
e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture
del servizio sanitario, nonché in tutti i locali
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni
di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe
a disposizione degli addetti, nonché degli
utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene
delle mani;
g) nello svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate
opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
partecipanti la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato
1, lettera d).
h) le aziende di trasporto
pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a partire
dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia
sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve
comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità
di trasmissione dei dati ai servizi di sanità
pubblica sono definite dalle regioni con apposito
provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi
e dei contatti dei medici di sanità pubblica;
ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza
112 o il numero verde appositamente istituito dalla
regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità
e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità
pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di
sanità pubblica e i servizi di sanità
pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera
i), alla prescrizione della permanenza domiciliare,
secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente
e assumono informazioni, il più possibile dettagliate
e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso
del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti,
ai fini di una adeguata valutazione del rischio di
esposizione;
b) accertata la necessità
di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalità
e le finalità al fine di assicurare la massima
adesione;
c) accertata la necessità
di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
informa inoltre il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta da cui il soggetto è
assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione
ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità
di certificazione ai fini INPS per l’assenza
dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e
al medico di medicina generale o al pediatra di libera
scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità
pubblica è stato posto in quarantena, specificandone
la data di inizio e fine.
3. L’operatore di
sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza
di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre
in isolamento, nonché degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona
circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità,
le modalità di trasmissione della malattia,
le misure da attuare per proteggere gli eventuali
conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona
circa la necessità di misurare la temperatura
corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare
l’efficacia della procedura sanitaria è
indispensabile informare sul significato, le modalità
e le finalità dell’isolamento domiciliare
al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione
delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato
di isolamento per quattordici giorni dall’ultima
esposizione;
b) divieto di contatti
sociali;
c) divieto di spostamenti
e viaggi;
d) obbligo di rimanere
raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa
di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente
il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina
chirurgica fornita all’avvio della procedura
sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria
stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento
in ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di
sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente,
per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona
in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,
dopo aver consultato il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità
pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare
n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio
nazionale è raccomandata l’applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di
cui all’allegato 1.
ART. 3 (Monitoraggio delle
misure)
1. Il Prefetto territorialmente
competente monitora l’attuazione delle misure
previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni
competenti.
ART. 4 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del
presente decreto producono effetto dalla data di adozione
del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia
delle disposizioni del presente decreto cessano di
produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020.
3. Restano ferme le misure
previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni. Nei territori indicati negli allegati
1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni,
le misure di cui al presente decreto, ove più
restrittive, si applicano comunque cumulativamente
con ogni altra misura prevista dai predetti articoli
1 e 2.
4. Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
All'allegato 1, il Dpcm
ribadisce le 'Misure igienico-sanitarie':
a) lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie
e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto
ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette
di mano;
d) mantenimento, nei contatti
sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro;
e) igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso
se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci
antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;
l) pulire le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina
solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.