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Consulenza
Avv. Elisa Valentina Iaia |
www.italianews.org
- Comunicazione e giornalismo
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Biciclette,
gioie e dolori per utenti ed automobilisti:
il 90% non è a norma.
Il costante pericolo, per se e gli
altri nella circolazione, illustrato dall'esperta
Avv. Elisa Valentina Iaia |
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ROMA (Italy)
- La primavera ha richiamato sulle strade della penisola
i tradizionali cicloamatori che alla domenica mattina
presto, vestiti di tutto punto, provano il loro personale
“giro di…” o “tour di …
“per vicende agonistiche locali che sono, anzi
sarebbero, encomiabili se svolti con i dovuti canoni
di sicurezza richiesti dal Codice della Strada, e
cioè quell’ insieme di norme che devono
… dovrebbero assicurare il sano e corretto svolgimento
di una bella pedalata. Purtroppo, i recenti fatti
di cronaca hanno riportato l’attenzione sulla
questione della normativa relativa alla circolazione
in bicicletta che troppo spesso possono essere considerate
anche non idonee alla circolazione. Vediamo il perchè.
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Dalla morte
del pilota di Superbike Nicky Hayden
lo scorso 22 maggio all’ospedale di
Cesena dopo essere stato investisto a Misano
Adriatico da un auto mentre si allenava in
bici a quella del ciclista Michele
Scarponi, anche lui deceduto dopo essere stato
investito mentre era in bici, sono
sempre più gli incidenti (talvolta
mortali) dovuti, molto probabilmente, al mancato
rispetto delle disposizioni previste dal Codice
della Strada.
Di
seguito un quadro sulle norme principali previste
dal Codice della Strada ( D.Lgs.
n. 285/1992 ) , così come aggiornato
con le modifiche apportate, da ultimo, dalla
L. 23 marzo 2016, n. 41, dal D.Lgs. 16 dicembre
2016, n. 257 e D.M. 20 dicembre 2016.
La prima norma che viene in rilievo
e che ci offre la definizione di cosa può
essere considerato un velocipede
è l’ art. 50 C. d. S. : “1.
I velocipedi sono i veicoli con due ruote
o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali
o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione è
progressivamente ridotta ed infine interrotta
quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima
se il ciclista smette di pedalare; 2. I velocipedi
non possono superare 1,30 m di larghezza,
3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”
Prima di montare in sella controlliamo
che la nostra bici possegga le caratteristiche
costruttive e funzionali e i dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi prescritte
dall’ art. 68 C. d. S. :
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici,
nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo
indipendente per ciascun asse che agisca in
maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote; b) per le segnalazioni
acustiche: di un campanello; c) per
le segnalazioni visive: anteriormente di luci
bianche o gialle, posteriormente di luci rosse
e di catadiottri rossi; inoltre,
sui pedali devono essere applicati
catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla
lettera c) del comma 1 devono essere presenti
e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere
b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi
quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici
sono stabilite le caratteristiche costruttive,
funzionali nonché le modalità
di omologazione dei velocipedi a più
ruote simmetriche che consentono il trasporto
di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati
per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza
pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi
di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art.
69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 25 a euro
100.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui
al comma 4, non omologato, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 41 a euro 169.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi
o i relativi dispositivi di equipaggiamento
non conformi al tipo omologato, ove ne sia
richiesta l'omologazione, è soggetto,
se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 422 a euro 1.697.
Una volta in marcia, come dobbiamo comportarci
per ottemperare le regole del Codice della
Strada, sì da essere certi
di non incorrere in alcuna delle sanzioni
ivi previste? La risposta si rinviene nell’
articolo 182, che prescrive regole sulla circolazione
dei velocipedi: i ciclisti devono procedere
su una fila unica in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano,
e comunque mai affiancati in numero superiore
a due; quando si trovano al di fuori dei centri
abitati devono sempre procedere su unica fila,
fatta salva l’ ipotesi in cui uno di
essi sia un minore di anni 10 che potrà
procedere alla destra dell’ altro. I
ciclisti devono avere libero l’ uso
delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
con almeno una mano; devono essere in ogni
momento in grado di vedere davanti a sé
, ai due lati, e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
Ai ciclisti è fatto divieto di trainare
veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti
norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
Devono condurre il veicolo a mano
quando, per le condizioni della circolazione,
siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
In questo caso sono assimilati ai pedoni e
devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza. È altresì vietato
trasportare altre persone sul velocipede a
meno che lo stesso non sia appositamente costruito
ed attrezzato ( ad esempio i tandem ); è
tuttavia consentito, al conducente maggiorenne
, il trasporto di un bambino fino all’
età di otto anni, purché vengano
utilizzati gli appositi dispositivi, seggiolini
per bici che ospitino il minore. I velocipedi
appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a più di
due ruote simmetriche, solo da quest’
ultimo; su tali veicoli non si possono trasportare
più di quattro persone adulte compresi
i conducenti ;è consentito il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci
anni di età.
Per il trasporto di oggetti ed animali
si applica l’ art. 170, il quale prevede
che è vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all’ asse del
veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i 50 centimetri, ovvero
impediscano o limitino la visibilità
al conducente. Entro i predetti limiti è
consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.
I velocipedi devono transitare sulle piste
loro riservate quando esistono, salvo
il divieto per particolari categorie di essi.
Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz’ora dopo
il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere e il conducente di velocipede
che circola nelle gallerie hanno l’
obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità.
L’inosservanza delle predette prescrizioni
è riconducibile al sistema sanzionatorio
previsto dall’ art. 182 C.d.S. a norma
del quale : “ chiunque viola le disposizioni
del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
soma da € 25 a € 100. La sanzione
è da € 41 a € 169 quando
si tratta di velocipedi di cui al comma 6”.
Dal breve quadro normativo è possibile
dunque rinvenire talune importanti considerazioni.
A molti sembrerà strano, perlomeno
antiquato, l’insieme di tutte queste
norme che regolano il comportamento da tenere
per la guida di un “VELOCIPEDE”
(termine con il quale il Codice identifica
la “biciletta”) ma una riflessione,
alla luce dei fatti sopra accennati, di tutto
ciò che accade e continua ad accadere
si rende obbligatoria.
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Non
facciamo che quanto di più bello
e spensierato ci possa essere, come
una tranquilla passeggiata in bicicletta,
si possa trasformare in tragedia.
Un’ ultima nota di appunto
e messa in evidenza rivolta soprattutto
alle autorità responsabili:
"accogliere i vari immigrati e
offrire loro delle traballanti e vecchissime
biciclette (senza nessuno e obbligatorio
dispositivo di sicurezza) che consentono
di scorazzare dalle strade cittadine
alle strade provinciali nonché
a quelle statali senza avergli dato
un minimo di indicazione circa il comportamento
da tenere alla guida delle biciclette
rende gli stessi indifesi e allo stesso
tempo un pericolo per chi guida un autoveicolo,
soprattutto di sera. Evitiamo che le
nostre strade cittadine, provinciali,
statali, diventino una scommessa “al
buio …” (Avv.
Elisa Valentina Iaia)
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Emirates
migliore linea aerea del mondo. L'annuncio da Skytrax
World Airline Awards 2016. Questa
è la quarta volta che Emirates vince il miglior
riconoscimento da quando i premi sono stati introdotti
15 anni fa; la compagnia ha vinto il primo riconoscimento
Skytrax come Migliore compagnia al mondo nel 2001, ancora
nel 2002 e nel 2013. In totale, Emirates ha vinto un
totale di 20 premi Skytrax World Airline dal 2001.
(Continua...) |
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